In presenza di monitoraggio adeguato e rispetto delle procedure, l’evento avverso non implica colpa professionale per il medico di guardia.
In presenza di monitoraggio adeguato e rispetto delle procedure, l’evento avverso non implica colpa professionale per il medico di guardia.
Il medico in servizio di guardia medica non va esente da responsabilità penale quando ritarda o omette l’assistenza immediata, a prescindere dall’annotazione sul relativo registro circa la volontà del paziente di allontanarsi dal presidio.