Casa di cura: incidente del paziente e limiti della responsabilità professionale

In presenza di monitoraggio adeguato e rispetto delle procedure, l’evento avverso non implica colpa professionale per il medico di guardia.

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Caso di studio

Al medico di guardia in servizio presso una casa di cura veniva contestato il reato di omicidio colposo in relazione al decesso di una paziente sottoposta a intervento di artroprotesi all’anca.

In particolare, si addebitava al medico di non essersi accorto che la prima somministrazione del farmaco antipsicotico non aveva prodotto l’effetto desiderato e di non aver predisposto un controllo intenso dopo la seconda somministrazione, necessario per prevenire eventuali comportamenti impulsivi o pericolosi da parte della paziente.

Quest’ultima, infatti, aveva tentato di alzarsi dal letto ed era caduta, riportando un ematoma sottodurale che aveva causato insufficienza cardiorespiratoria e, infine, il decesso. Inoltre, al medico veniva contestato di aver ritardato l’invio della paziente a una TAC cranica, eseguita solo alcune ore dopo l’incidente.

Il tribunale di primo grado aveva condannato il medico di guardia, mentre la Corte d’appello lo aveva successivamente assolto.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9751/2021 ha confermato l’assoluzione per il medico.

La cassazione ha ritenuto il comportamento del medico conforme alla lex artis riguardo il rischio di caduta della paziente. Il medico, infatti, aveva prescritto un farmaco sedativo appropriato, aveva alzato le sbarre anticaduta del letto e aveva monitorato la paziente fino alla constatazione dell’effetto del farmaco.

In queste condizioni, non vi era obbligo di piantonamento continuo, misura ritenuta eccessiva, rispetto al rischio concreto.

La Suprema Corte ha confermato che non esiste il nesso di causalità tra l’omissione di una TAC immediata e l’esito fatale. Essa fonda tale valutazione sulla considerazione che la paziente, nel caso in esame, era apparsa vigile e reattiva subito dopo la caduta e che il medico ha disposto tempestivamente il suo trasferimento presso altra struttura sanitaria.

Conclusioni

In conclusione, quando il medico agisce in modo coerente con le regole professionali e con la situazione clinica, non è penalmente responsabile per esiti negativi non prevedibili.

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