L’amministratore di condominio, quando affida le lavorazioni nell’interesse del condominio, risponde penalmente in caso di incidente se non verifica le idoneità tecnico-professionali di chi deve svolgere i lavori.
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Caso di studio
Un amministratore di condominio veniva condannato per omicidio colposo verificatosi a causa di una caduta dall’alto del lavoratore nell’esecuzione di lavori nell’interesse del condominio.
In particolare, l’incidente si verificava perché, su incarico del legale rappresentante del condominio, il lavoratore era intento ad ispezionare una grondaia in aderenza ad un’abitazione insistente all’interno del condominio.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 18169/2025, ha confermato la responsabilità penale dell’amministratore del condominio.
La cassazione ha chiarito che l’amministratore di condominio può assumere la posizione di committente quando stipula un contratto di affidamento di appalto di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio – ove la delibera dell’assemblea gli riconosca autonomia di azione e concreti poteri decisionali –.
Come tale, egli è tenuto a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice, rispettare gli obblighi di informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e di cooperazione e coordinamento nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione.
La cassazione, inoltre, ha ribadito un principio consolidato in materia di sicurezza sul lavoro: la qualifica di lavoratore ai fini della normativa antinfortunistica non dipende dalla forma contrattuale, ma dall’effettivo inserimento dell’attività svolta nell’organizzazione del datore di lavoro.
Ed ha sottolineato che anche quando il committente non interviene direttamente nell’esecuzione dei lavori, rimane comunque obbligato a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in base alle lavorazioni anche quando non si ingerisce nell’esecuzione dei lavori.
Per valutare la responsabilità del committente in caso di infortunio, la cassazione ha stabilito che occorre verificare in concreto l’incidenza della condotta dell’amministratore nell’evento avendo riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, dei criteri seguiti dal committente per la scelta dell’impresa o del prestatore d’opera nonché alla sua agevole ed immediata percepibilità di situazioni di pericolo.
Nel caso in esame, l’amministratore ha conferito l’incarico di svolgere l’ispezione dei luoghi in quota al prestatore d’opera deceduto privo dell’idoneità tecnico- professionale richiesta per lo svolgimento dell’attività.
Conclusioni
In conclusione, la mancata verifica dell’idoneità tecnico-professionale del lavoratore incaricato per attività in quota da parte dell’amministratore di condominio costituisce una violazione delle norme antinfortunistiche che determina una sua responsabilità penale in caso di incidente.
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