Coordinatore della sicurezza: limiti dell’alta vigilanza e rischio specifico dell’impresa

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha una responsabilità limitata all’ambito dell’organizzazione complessiva del cantiere e alla prevenzione dei rischi da interferenze tra imprese.

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Caso di studio

Al coordinatore per l’esecuzione dei lavori si rimproverava di avere cagionato lesioni colpose in danno del lavoratore dipendente assunto con contratto di somministrazione interinale.

In particolare, durante i lavori di impermealizzazione all’interno dei locali di un’autorimessa l’operaio, mentre assisteva un collega nell’esecuzione di fori in cui dovevano essere inseriti i ferri di armatura del cemento armato con trapano elettrico, perdeva la presa e il guanto della mano destra rimaneva impigliato nella punta causandogli gravi lesioni.

Il tribunale assolveva il coordinatore per l’esecuzione dei lavori per non aver commesso il fatto.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23840/2025 ha confermato l’assoluzione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

La cassazione ha chiarito che l’obbligo di designare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori sorge quando è prevista sul cantiere la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea.

Nel caso specifico, quest’ultimo aveva già redatto e sottoscritto il Piano di Sicurezza e Coordinamento prevedendo l’intervento di più ditte, e pertanto aveva assunto la qualifica di coordinatore con i relativi obblighi, indipendentemente dall’accettazione formale dell’incarico.

Tuttavia, la Corte ha ribadito i limiti della posizione di garanzia del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: la sua funzione è di alta vigilanza e riguarda il rischio generico, ossia quello connesso all’ambiente di lavoro, all’organizzazione delle attività, alle procedure lavorative e alla compresenza di più imprese.

Il coordinatore, quindi, deve verificare l’applicazione delle disposizioni del PSC e l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS), assicurandone la coerenza, e organizzare la cooperazione e il coordinamento tra i datori di lavoro.

Al contrario, il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al rischio specifico, che è proprio dell’attività dell’impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo.

La cassazione ha sottolineato che il controllo del coordinatore non può essere meramente formale, ma deve essere svolto in concreto, senza però estendersi al controllo puntuale, momento per momento, delle singole attività lavorative, che spetta al datore di lavoro, al dirigente e al preposto. Le singole lavorazioni devono essere organizzate in modo sicuro dai datori di lavoro.

Nel caso di specie, l’accusa mossa al coordinatore di non aver previsto nel PSC le misure specifiche per le perforazioni a ridotta distanza dal magrone con l’utilizzo del trapano, attiene a un rischio specifico della lavorazione propria dell’impresa esecutrice, il cui governo è demandato al titolare dell’impresa.

Pertanto, il compito di verificare l’idoneità del POS da parte del coordinatore non può estendersi alla gestione di rischi specifici inerenti alle modalità di esecuzione delle singole lavorazioni, se prive di riflessi sull’organizzazione generale del cantiere.

Conclusioni

In conclusione, la responsabilità del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è limitata all’attività di alta vigilanza sull’organizzazione generale del cantiere e sulla corretta gestione dei rischi interferenziali tra le diverse imprese coinvolte.

Non rientra nei suoi compiti la gestione dei rischi specifici connessi alle singole lavorazioni, che rimane invece una responsabilità esclusiva del datore di lavoro dell’impresa esecutrice

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