Medico di medicina generale: la posizione di garanzia gli impone una vigilanza costante sulle condizioni del paziente finché non si esaurisce il rapporto terapeutico

La posizione di garanzia impone al medico di medicina generale una presa in carico globale della salute del paziente che dura fino alla cessazione del rapporto terapeutico o al suo trasferimento in una struttura adeguata.

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Caso di studio

Al medico di medicina generale si rimproverava di aver determinato un aggravamento delle condizioni del paziente diabetico, successivamente deceduto, perché, pur essendo a conoscenza delle sue precarie condizioni di salute non provvedeva con urgenza al ricovero in ospedale.

In particolare, il paziente presentava un quadro clinico complesso caratterizzato da diabete associato a multiple ulcere croniche agli arti inferiori in un contesto di obesità. Nonostante la necessità di un ricovero urgente fosse stata indicata da uno specialista, il medico di medicina generale non provvedeva a disporlo.

Sia il tribunale che la Corte di appello assolvevano il medico di medicina generale.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 25145/2025 ha annullato l’assoluzione per il medico di medicina generale.

La Corte ha ribadito che l’instaurarsi del rapporto medico-paziente comporta l’assunzione di una posizione di garanzia da parte del medico, ossia l’obbligo di proteggere la vita e la salute della persona assistita.

Il medico di medicina generale è titolare di una posizione di garanzia che gli impone di proteggere la salute del paziente da ogni rischio che possa comprometterla. Tale obbligo si basa non solo sull’esistenza di un dovere giuridico di impedire eventi dannosi, ma anche sull’effettiva presa in carico della persona da tutelare.

Nel caso specifico, la cassazione ha evidenziato che il medico non solo avrebbe dovuto informare compiutamente il paziente sulla sua condizione, sulla prognosi e sulle possibili evoluzioni negative, ma avrebbe dovuto anche mettere in atto tutte le misure appropriate, quantomeno per prevenire il peggioramento delle sue condizioni, in attesa del ricovero.

Inoltre, la semplice prescrizione del ricovero non esaurisce gli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia, nei confronti del medico che ha in carico il paziente in modo continuativo essendo necessario vigilare sull’evoluzione clinica e intervenire tempestivamente per fronteggiare il peggioramento delle condizioni di salute.

La Suprema Corte, poi, ha riaffermato il principio per cui gli obblighi impeditivi e di controllo che derivano dalla posizione di garanzia non vengono meno per il solo fatto che vi siano altri soggetti gravati da autonomi e concorrenti analoghi obblighi.

Questi obblighi permangono fino a quando non si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia.

Conclusioni

In conclusione, la responsabilità del medico di medicina generale va oltre la mera prescrizione del ricovero del paziente. Egli ha un dovere di cura continuo e attivo che gli impone una vigilanza costante sulle condizioni del paziente e un’attivazione concreta per garantire l’accesso alle cure necessarie.

La posizione di garanzia implica una presa in carico globale della salute del paziente che non si esaurisce finché il rapporto terapeutico non cessa o finché il paziente non è effettivamente preso in carico da un’altra struttura idonea.

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