La tutela antinfortunistica negli ambienti di lavoro non riguarda solo i lavoratori, si estende anche ai terzi.
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Caso di studio
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione per il parco di una villa era chiamato a rispondere per l’omicidio colposo di un minore durante una gara di orienteering.
In particolare, aveva omesso di segnalare nel documento di valutazione dei rischi, da lui redatto, la presenza di un pozzo nel parco e lo stato di vetustà e inidoneità della sua copertura.
Pozzo, nel quale, il minore era caduto perdendo la vita.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 42483/2024 ha confermato la responsabilità penale del responsabile di prevenzione e protezione.
La cassazione ha ribadito che le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa.
Con la conseguenza che nei luoghi di lavoro qualora si verifichino a danno del terzo reati di lesioni o di omicidio colposi, è ravvisabile la colpa per violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, purché, tra la violazione e l’evento dannoso, sussista un legame causale e la norma violata miri a prevenire l’incidente verificatosi.
E sempre che la presenza del soggetto estraneo all’attività e all’ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell’infortunio, non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il collegamento causale.
Nel caso in esame, il pozzo si trovava in un’area del parco destinata ad attività lavorativa e liberamente accessibile al pubblico, compresi i visitatori del parco. La mancata segnalazione del pericolo, con l’assenza di cartelli o divieti, ha contribuito al verificarsi dell’infortunio.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere ritenuto responsabile, anche in concorso con il datore di lavoro, qualora l’infortunio sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare.
Del resto, il responsabile di prevenzione e protezione, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale non un ruolo gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente al suo incarico individuando i rischi e fornendo indicazioni tecniche per risolverli. Di conseguenza, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verificano a causa della violazione dei suoi doveri.
Conclusioni
In conclusione, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ha responsabilità attive che superano il semplice ruolo di consulente. Se omette di segnalare rischi, anche se questi sembrano noti o riguardano aree accessibili a esterni, comporta una sua responsabilità penale.
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