Prescrizioni su ricetta bianca: il medico risponde per falso ideologico se manca l’accertamento della condizione del paziente

La compilazione della ricetta bianca richiede sempre la verifica diretta dello stato di salute. In caso contrario, il medico rischia l’incriminazione per falso ideologico.

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Caso di studio

Un medico è stato condannato per il reato di falso ideologico perché ha prescritto il farmaco a base di testosterone redigendo e firmando due ricette su carta bianca non riconducibili al Servizio Sanitario Nazionale perché emesse nell’ambito della libera professione – con l’intento di consegnarle a un farmacista che gliele aveva richieste dopo aver venduto anabolizzanti senza alcuna prescrizione medica.

Cosa dice la Cassazione

La Va sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28847/2020 ha confermato la responsabilità penale del medico chiarendo la natura giuridica della prescrizione farmacologica, anche quando redatta su ricettario bianco.

La Corte ha precisato che la prescrizione medica assume una duplice valenza:

Certificativa: la ricetta attesta l’esistenza di un diritto fondamentale del paziente, ovvero quello di accedere a un trattamento farmacologico in presenza di una patologia accertata. Ciò è particolarmente rilevante nel caso di farmaci soggetti a controllo, come gli anabolizzanti a base di testosterone.

La cassazione ha sottolineato che la prescrizione presuppone un accertamento diretto da parte del medico circa la patologia che ne giustifica l’uso, anche se la diagnosi non è esplicitamente indicata nella ricetta.

Autorizzativa: la ricetta consente la dispensazione del farmaco, autorizzandone legalmente la vendita.

La Corte distingue poi tra i due principali tipi di ricette:

Ricetta rossa: utilizzata per la prescrizione di farmaci e prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale. È compilata da medici convenzionati o dipendenti pubblici e ha anche una funzione amministrativo-contabile, richiedendo dati identificativi completi del paziente.

Ricetta bianca: redatta su carta libera da medici operanti in regime privato. Deve riportare nome, cognome, data, luogo e firma del medico, ma non necessariamente i dati del paziente o l’indicazione esplicita della diagnosi. Serve per prescrizioni a carico del cittadino.

Tuttavia, la cassazione ha ribadito che anche la ricetta bianca ha valore certificativo e, in quanto tale, può costituire oggetto di falso ideologico se attesta un diritto inesistente, ovvero se la prescrizione viene rilasciata in assenza dei presupposti clinici. Questo indipendentemente dalla modalità dell’accertamento.

Non è richiesta, in ogni caso, una visita fisica preliminare per ogni prescrizione, specie in presenza di patologie croniche già note. Tuttavia, è necessario che il medico abbia accertato direttamente l’esistenza della condizione clinica che giustifica il trattamento. La prescrizione basata unicamente su un colloquio telefonico, senza che il medico abbia mai visitato il paziente, non è considerata valida ai fini dell’accertamento clinico.

Il medico è dunque tenuto ad attestare solo dati clinici rispondenti al vero e personalmente verificati, evitando di rilasciare ricette di comodo o su richiesta non fondata su elementi obiettivi.

Conclusioni

In conclusione, le ricette mediche bianche, pur non rientrando nelle attestazioni di un pubblico ufficiale, hanno una fondamentale natura certificativa. Il medico, anche come libero professionista, ha l’obbligo di attestare fatti veritieri relativi alla condizione del paziente che giustifichino la prescrizione.

La responsabilità del medico nel processo di prescrizione, richiede un accertamento diretto dei dati clinici, al fine di evitare il rilascio di ricette di comodo prive di un fondamento patologico reale.

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