Datore di lavoro: è sempre responsabile se il sistema di sicurezza è carente, anche in caso di incidente per imprudenza del dipendente

L’obbligo di garantire macchinari sicuri ricade sul datore di lavoro, anche quando l’incidente deriva da condotte imprudenti del dipendente.

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Caso di studio

Il datore di lavoro è stato condannato per lesioni personali colpose gravi cagionate al lavoratore dipendente con violazione delle norme antinfortunistiche per non aver fornito al lavoratore attrezzature conformi agli standard di sicurezza.

La vicenda traeva origine da un grave infortunio del lavoratore dipendente addetto alla bonifica e al recupero di polvere da sparo e bossoli esausti in prossimità di una macchina di caricamento cartucce. Attività che gli determinava ustioni al capo, al tronco e agli arti superiori a seguito dell’innesco della polvere da sparo e del conseguente principio d’incendio.

La causa principale dell’infortunio è stata la mancanza di adeguate protezioni sul macchinario: il sistema di sicurezza mediante fotocellule risultava obsoleto, perché consentiva di operare sotto la macchina senza disattivarne il funzionamento.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 28018/2025 ha confermato la responsabilità del datore di lavoro.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare lo stato di manutenzione del macchinario e garantire l’efficacia dei sistemi di sicurezza. Nel caso in esame, l’azione del lavoratore, seppur imprudente, si inseriva in un’area di rischio che egli era tenuto a governare.

Le disposizioni di sicurezza, infatti, perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa e il datore di lavoro deve impedire l’instaurarsi, da parte degli stessi lavoratori, destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, portatrici di possibili rischi per la sicurezza e la incolumità dei lavoratori.

Per quanto concerne la mancata rilevazione di irregolarità sul macchinario da parte della Commissione Esplosivi della Prefettura, la Corte ha ribadito che tale circostanza non esclude la responsabilità del datore di lavoro. L’obbligo di garantire condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro grava infatti direttamente sul datore di lavoro, il quale deve attuare tutte le misure previste dalla normativa antinfortunistica e verificare concretamente la loro effettiva presenza.

Ne consegue che il datore di lavoro non può sottrarsi a tale obbligo invocando eventuali omissioni, superficialità o carenze riscontrabili nelle attività ispettive, né facendo leva su pareri espressi in modo approssimativo.

La cassazione ha chiarito che la responsabilità colposa per l’infortunio del lavoratore permane anche quando, in occasione di visite ispettive, non siano stati sollevati rilievi in ordine alla sicurezza delle macchine o alla regolarità degli impianti.

Conclusioni

In conclusione, anche quando il lavoratore commette un errore o agisce con imprudenza, il datore di lavoro rimane responsabile se l’incidente si verifica a causa di un sistema di sicurezza lacunoso, obsoleto o incompleto.  

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