La cartella clinica è un atto pubblico e il medico ha l’obbligo di verità, completezza e immediatezza delle annotazioni.
La cartella clinica è un atto pubblico e il medico ha l’obbligo di verità, completezza e immediatezza delle annotazioni.
La falsificazione delle annotazioni cliniche non implica di per sé responsabilità penale per l’evento letale in assenza di un nesso causale dimostrabile tra condot-ta omissiva e decesso del paziente.