Falsificazione delle annotazioni cliniche: quando non implica responsabilità penale per l’evento letale

La falsificazione delle annotazioni cliniche non implica di per sé responsabilità penale per l’evento letale in assenza di un nesso causale dimostrabile tra condotta omissiva e decesso del paziente.

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Caso di studio

L’anestesista e l’infermiere erano accusati dell’omicidio colposo del paziente sottoposto all’applicazione di un pallone intragastrico per trattare l’obesità, il cui intervento di rimozione ha causato la lacerazione dell’esofago per un movimento errato dell’endoscopio.

In particolare, si è contestato all’anestesista di non aver prescritto i dovuti controlli post-operatori e di non aver visitato il paziente; all’infermiere di non aver compreso la gravità della situazione della paziente, di aver omesso un monitoraggio adeguato e non aver allertato tempestivamente i medici.

La Corte di Appello ha assolto entrambi dall’accusa di omicidio colposo e ha confermato la responsabilità dei due per reati di falso: l’anestesista ha inserito delle aggiunte al cartellino anestesiologico relative a prescrizioni e attività di monitoraggio mai eseguite, l’infermiere ha distrutto o occultato le pagine del diario infermieristico con i parametri vitali del paziente, sostituendole con le pagine contenenti false attestazioni.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 29135/2018 ha confermato l’assoluzione per l’omicidio colposo della paziente sia per l’anestesista che per l’infermiere.

Circa la posizione di garanzia dell’anestesista che avrebbe preso parte a un intervento chirurgico, la cassazione ha precisato che nella fase del decorso post-operatorio deve essere precisata in rapporto alle competenze e alle conseguenti responsabilità.

Queste ultime richiedono che venga accertato in quale misura si sia realizzata la divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da attendersi, e quanto fosse rimproverabile la condotta tenuta.

Nel caso in esame, non vi è stata la prova della condotta doverosa che sarebbe stata omessa e in assenza di un allarme o indicazioni da parte del medico non si poteva addebitare all’anestesista di non avere agito.

Quanto all’infermiere, senza ricevere indicazioni particolari per il monitoraggio del paziente ha eseguito le rilevazioni ordinarie e aumentato autonomamente la quantità di ossigeno a seguito di una diminuzione della saturazione.

L’accertamento dell’enfisema sottocutaneo è stato considerato di esclusiva competenza medica e, in ogni caso, non è stato rilevato né prima né dopo il turno dell’infermiere.

Infine, la cassazione ha chiarito che le falsificazioni non implicano automaticamente la responsabilità per omicidio. I reati di falso miravano a far apparire come espletate attività che avrebbero dovuto essere svolte dall’intera struttura sanitaria nel suo complesso e non dall’anestesista e dall’infermiere imputati personalmente.

Conclusioni

In conclusione, l’accertamento di un falso documentale non è automaticamente collegato a un nesso causale con un evento più grave quale l’omicidio colposo.

La condanna per i delitti di falso non comporta di per sé la responsabilità per la morte del paziente, soprattutto se non è possibile provare che un diverso comportamento, come nel caso specifico, degli imputati avrebbe avuto una portata salvifica.

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