Diagnosi oncologica: il medico è responsabile se la diagnosi tardiva del tumore accelera l’esito fatale

L’omissione dei controlli necessari configura responsabilità medica quando risulta essere causa del decesso del paziente.

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Caso di studio

A due medici si rimproverava di aver causato un ritardo di almeno sei mesi nella diagnosi e nella terapia del tumore. Ritardo che avrebbe impedito al paziente di ricevere cure adeguate, tra cui un intervento chirurgico, che avrebbero potuto offrire discrete probabilità di guarigione clinica o, comunque, un periodo di sopravvivenza significativamente più prolungato.

In particolare, l’anatomopatologo ha fornito un referto ambiguo, facendo intendere di non aver riscontrato neoplasie pancreatiche quando, in realtà, non aveva analizzato il tessuto pancreatico. Il gastroenterologo, a sua volta, ha rimosso l’ipotesi di una neoplasia maligna basandosi sul referto negativo, nonostante avesse precedentemente diagnosticato una neoformazione istmo-pancreatica.

Il tribunale ha assolto entrambi i medici.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 5800/2021 ha annullato l’assoluzione dei medici.

La cassazione sottolinea che un medico può essere ritenuto responsabile non solo quando sbaglia a inquadrare una patologia, ma anche quando omette di eseguire esami o controlli necessari per una diagnosi corretta.

La Corte ha specificato che l’errore diagnostico non si limita a una diagnosi errata, ma include anche la mancata esecuzione di esami essenziali. Questo concetto è cruciale, specialmente nei casi di patologie tumorali.

Un ritardo nella diagnosi, infatti, può essere considerato causa dell’evento dannoso, perché la scienza medica conferma che una diagnosi tempestiva è fondamentale per la prognosi. L’omissione del medico, contribuendo alla progressione del male, può portare a una condanna per responsabilità penale.

In questi casi, la Corte ha ribadito che il nesso causale non va identificato con la morte del paziente, ma con l’accelerazione dell’evento fatale. In altre parole, la responsabilità del medico sussiste se la sua omissione ha sottratto al paziente la possibilità di vivere più a lungo.

La Corte ha specificato che il nesso causale tra l’omissione del medico e il decesso del paziente è provato quando la condotta doverosa — come la diagnosi tempestiva e l’adozione di misure appropriate — avrebbe inciso positivamente sulla sopravvivenza del paziente, ritardando o prevenendo la morte.

Conclusioni

In conclusione, non può escludersi la responsabilità del medico che, per colpa professionale, ometta di attivarsi tempestivamente e contribuisca, con il proprio errore diagnostico, a ritardare la consapevolezza da parte del paziente della presenza di una malattia tumorale.

Nel giudizio controfattuale, è sufficiente che emerga un’alta probabilità logica che un intervento tempestivo — mediante altri rimedi terapeutici o un intervento chirurgico — avrebbe consentito un allungamento della vita, anche se limitato nel tempo. Tale prolungamento costituisce un bene giuridicamente rilevante, la cui perdita può fondare una responsabilità penale a carico del medico.

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