Anche quando le attrezzature sono noleggiate, resta in capo al datore di lavoro l’obbligo di verificarne la sicurezza e l’idoneità all’uso.
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Caso di studio
Il titolare di una ditta di costruzioni e datore di lavoro veniva condannato per aver cagionato al lavoratore, in cooperazione colposa con il noleggiatore, lesioni gravi consistenti in tetraplegia grave post-traumatica.
In particolare, il datore di lavoro noleggiava un autocarro che assegnava ad una squadra per eseguire i lavori di un cantiere stradale senza verificare che il mezzo fosse in buono stato di manutenzione e idoneo all’utilizzo.
Durante l’esecuzione dei lavori, la sponda posteriore del mezzo, difettosa, improvvisamente cedeva, causando la caduta del lavoratore e provocandogli lesioni gravissime.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 20645/2025 ha confermato la responsabilità penale del datore di lavoro.
La cassazione ha chiarito che l’obbligo del noleggiatore di macchinari, apparecchi o utensili di consegnare attrezzature conformi alle normative, prive di difetti e sicure, non solleva in alcun modo il datore di lavoro dai propri doveri in materia di sicurezza.
Gravano, infatti, su quest’ultimo, gli obblighi di:
- assicurarsi che gli strumenti forniti siano adeguati alle mansioni da svolgere e sicuri per la salute dei lavoratori;
- effettuare una valutazione preventiva dei rischi connessi all’utilizzo di tali strumenti;
- adottare misure concrete per ridurre al minimo i pericoli durante l’impiego delle attrezzature;
- garantire una manutenzione costante ed efficace, attraverso controlli regolari e interventi tempestivi.
Conclusioni
In conclusione, anche in presenza di un contratto di noleggio, permane in capo al datore il dovere di verificare la conformità, l’efficienza e la sicurezza delle attrezzature messe a disposizione dei propri dipendenti.
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