Chirurgia estetica: quando il danno estetico non è malattia

Quando un intervento estetico va storto non sempre il danno estetico significa malattia.

Tempo di lettura stimato: 3 minuti

Caso di studio

Un medico specialista in chirurgia estetica è stato condannato per aver cagionato alla paziente lesioni personali colpose nel corso di un articolato intervento di chirurgia estetica volto a correggere difetti dell’addome, del dorso, delle cosce e ad aumentare il volume del seno.

In particolare, il chirurgo estetico, operando in una clinica privata di day surgery, ha eseguito un’operazione diversa da quella pattuita. Ha proceduto a più interventi complessi in un’unica sessione senza un’adeguata struttura di supporto, causando alla paziente una complicanza emorragica che ha richiesto una trasfusione di sangue.

Il tribunale ha condannato il chirurgo estetico mentre la corte di appello lo ha assolto ritenendo che né gli esiti estetici né la perdita ematica potessero integrare lo stato di malattia richiesto dal reato di lesioni personali.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 47265/2012, ha confermato l’assoluzione per il chirurgo estetico.

Riguardo il concetto di malattia, la cassazione ha chiarito che non ogni alterazione anatomica costituisce malattia.

Perché si possa parlare di malattia, occorre che il danno provochi un vero processo morboso, cioè una condizione capace di compromettere in modo apprezzabile la funzionalità dell’organismo e di avere un’evoluzione nel tempo, verso la guarigione, una stabilizzazione o, nei casi più gravi, la morte.

Nel caso in esame, la cassazione ha stabilito che gli inestetismi causati dal chirurgo non possono essere qualificati come malattia. Sebbene costituiscano un danno risarcibile in sede civile, non hanno provocato nella paziente un pregiudizio funzionale o un processo patologico evolutivo.

Diverso è, invece, il discorso per le complicanze cliniche. Nel caso esaminato, la grave emorragia e la tumefazione dolorosa non erano semplici imperfezioni estetiche, bensì vere e proprie alterazioni patologiche, con effetti concreti sul funzionamento dell’organismo e necessità di cure mediche urgenti.

Inoltre, la Corte ha sottolineato la scelta azzardata del chirurgo, che ha operato senza un’équipe adeguata e in una struttura non idonea. Le linee guida in materia di chirurgia combinata richiedono la presenza di più chirurghi e di un ambiente altamente attrezzato. La mancata osservanza di queste regole ha contribuito in modo determinante al danno subito dalla paziente.

Conclusioni

In conclusione, il chirurgo estetico risponde penalmente solo quando il fallimento dell’intervento provoca un pregiudizio alla salute che va oltre l’insoddisfazione estetica.

Pubblicato in

Lo Studio Legale MZ Associati da anni assiste medici in processi in ambito di Diritto Sanitario e di Responsabilità Medica, assiste costantemente imprenditori e amministratori societari in controversie in ambito di Responsabilità d’Impresa e Sicurezza sul lavoro, garantendo anche un’ampia tutela dalle Misure di Prevenzione e dai Sequestri, finalizzati alla Confisca; inoltre, lo Studio difende amministratori e funzionari pubblici in processi per reati contro la Pubblica Amministrazione, e tratta Diritto Penale sin dal 1999.
Per una consulenza o per affidare un incarico difensivo, contatta lo Studio senza esitazione

To Top