Per mettersi alla guida di un monopattino elettrico valgono le stesse regole di prudenza e i medesimi divieti previsti per i veicoli.
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Caso di studio
La vicenda riguarda il conducente di un monopattino elettrico al quale si rimproverava il reato di guida in stato di ebbrezza perché sorpreso alla guida in condizioni di alterazione dovuta all’alcol, causando un incidente stradale.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37391/2025, ha confermato la responsabilità del conducente del monopattino.
Il punto centrale della decisione riguarda la qualificazione giuridica del monopattino elettrico. La cassazione ha stabilito che i monopattini sono equiparati ai velocipedi e che la loro circolazione è regolata dalle norme del codice della strada che disciplinano la circolazione di veicoli e pedoni.
Pertanto, si estendono ai conducenti dei monopattini le disposizioni riguardanti la guida in stato di ebbrezza.
Di conseguenza, il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche la conduzione di un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in ragione della espressa equiparazione dei monopattini ai velocipedi stabilita dalla legge.
Conclusioni
In conclusione, la mobilità dolce non esonera dal rispetto delle norme penali poste a tutela della sicurezza pubblica. Chi guida un monopattino elettrico sotto l’influenza di alcol rischia le medesime sanzioni previste per chi guida un’auto o una bicicletta.
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