Macchinario insicuro: il datore di lavoro risponde anche se il lavoratore è imprudente

Anche se il lavoratore ignora le istruzioni e usa protezioni non idonee, la responsabilità penale del datore di lavoro permane qualora il macchinario permetta l’aggiramento dei sistemi di sicurezza.

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Caso di studio

La socia accomandataria della società è stata ritenuta responsabile del reato di lesioni colpose aggravate nei confronti dell’operaio assemblatore di sesto livello, con oltre dodici anni di esperienza, per aver messo a disposizione dei lavoratori un’attrezzatura non conforme ai requisiti generali di sicurezza perché dotata di una protezione fissa di dimensioni non idonee ad impedire il contatto accidentale dell’operatore con gli organi meccanici in movimento e non dotata di un microinterruttore atto ad interrompere il collegamento con questi organi in caso di apertura.

In particolare, l’incidente si verificava mentre l’operaio, operando su un trapano a colonna per praticare due fori su pezzi metallici cilindrici, rimuoveva l’ultimo pezzo dalla morsa con la punta ancora in rotazione, il guanto della mano destra rimaneva impigliato nel mandrino provocando gravi lesioni perché il macchinario era dotato di una protezione fissa di dimensioni non idonee a impedire il contatto con gli organi in movimento e non era munito di microinterruttore capace di interrompere il movimento in caso di apertura del riparo.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, la sentenza n. 39821/2025 ha confermato la responsabilità per il datore di lavoro.  

Circa l’inidoneità tecnica del macchinario, la cassazione ha ricordato che gli elementi mobili pericolosi devono essere dotati di protezioni che impediscano l’accesso alle zone pericolose; tali protezioni non devono poter essere facilmente eluse e le protezioni amovibili devono essere collegate a dispositivi di blocco che arrestino il movimento in caso di apertura.

Nel caso in esame, la protezione era aggirabile, non copriva adeguatamente le parti laterali, poteva essere rimossa senza arrestare la rotazione della punta.

Riguardo la condotta imprudente del lavoratore, la Corte ha ribadito un principio centrale della giurisprudenza di legittimità: non rileva tanto la prevedibilità soggettiva della condotta del lavoratore, quanto la verifica se essa abbia attivato un rischio eccentrico rispetto alla sfera di rischio governata dal garante.

Di conseguenza, il comportamento imprudente del lavoratore esclude il nesso causale solo quando abbia attivato un rischio esorbitante rispetto a quello tipico dell’attività e il datore abbia predisposto tutte le cautele volte anche a governare il rischio di esecuzione imprudente delle mansioni affidate.

In questo caso, l’aggiramento delle protezioni del trapano a colonna rientrava pienamente nel rischio tipico dell’attività lavorativa che il datore di lavoro era tenuto a governare. L’inidoneità dei dispositivi di sicurezza predisposti, incapaci di impedire o neutralizzare tale rischio, ha comportato che l’evento lesivo costituisse la concreta realizzazione del rischio lavorativo rientrante nella sfera di controllo e gestione del garante.

Infine, la cassazione ha ribadito che il datore di lavoro deve verificare concretamente la sicurezza dei macchinari. Non è sufficiente che le attrezzature siano semplicemente dotate del marchio CE; se una protezione può essere aggirata senza interrompere il movimento del mandrino, il rischio è riconoscibile e quindi evitabile, confermando la responsabilità del datore di lavoro.

Conclusioni

La conformità delle attrezzature deve essere verificata concretamente, tenendo conto della reale possibilità di accesso alle zone pericolose e della prevenzione di comportamenti imprudenti prevedibili all’interno dell’organizzazione del lavoro. Il datore di lavoro non può attribuire la responsabilità all’imprudenza del dipendente se non ha prima messo in atto tutte le misure tecnologiche necessarie a impedire anche i comportamenti negligenti più prevedibili, come l’elusione di una protezione fissa priva di interblocco.

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