L’aggressione al poliziotto durante una manifestazione di piazza a Torino riaccende l’attenzione sul reato di violenza contro le forze dell’ordine.
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Caso di studio
La vicenda traeva origine dai fatti avvenuti in occasione dello sgombero di una palazzina occupata da militanti di un centro sociale e da studenti universitari. Dopo lo sgombero, una manifestazione si dirigeva verso il Palazzo della Regione Piemonte con l’intento di accedervi.
Nel corso degli scontri con le forze dell’ordine, alcuni manifestanti venivano accusati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale nonché, per uno di essi, di lesioni personali aggravate. Le condotte contestate includevano calci, strattonamenti e lanci di oggetti contro dirigenti e funzionari di polizia impegnati nel servizio di ordine pubblico.
Cosa dice la Cassazione
La VIa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20655/2021, ha confermato la responsabilità degli imputati ribadendo principi di rilievo in materia di ordine pubblico e violenza a pubblico ufficiale.
La cassazione ha escluso che l’intervento delle forze dell’ordine fosse smodato o arbitrario. Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto legittime e prevedibili le cariche di alleggerimento, adottate per contenere la pressione di una folla che lanciava sassi e bottiglie, ferendo diversi agenti.
Riguardo le singole condotte, la Corte ha stabilito che il calcio sferrato a un dirigente di polizia non può essere qualificato come gesto simbolico o di scherno, ma costituisce un comportamento aggressivo idoneo a integrare la violenza richiesta dalla norma penale.
Così come il lancio di oggetti verso le forze dell’ordine, anche da una certa distanza, assume natura violenta e intimidatoria se inserito nel contesto di un’azione collettiva diretta a costringere i pubblici ufficiali a desistere dalla loro attività istituzionale.
Conclusioni
In conclusione, la concitazione di una manifestazione non giustifica l’uso della forza contro i pubblici ufficiali. La tutela dell’ordine pubblico e degli edifici istituzionali legittima interventi coercitivi proporzionati, mentre qualsiasi condotta violenta dei manifestanti, anche se individualmente limitata, può assumere rilievo penale se inserita in un’azione collettiva intimidatoria.
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