Le infezioni nosocomiali non interrompono il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e il decesso del dipendente, qualora la grave debilitazione fisica del lavoratore sia diretta conseguenza di un infortunio originato dall’inosservanza delle norme di prevenzione.
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Caso di studio
Il caso riguarda il decesso di un operaio edile avvenuto circa un anno dopo un grave malore accusato in cantiere, per il quale il rappresentante legale dell’impresa, nonché datore di lavoro, rispondeva di omicidio colposo.
L’evento si verificava nel corso di una giornata caratterizzata da temperature elevate: il lavoratore era stato impiegato in attività di movimentazione materiali e pulizia, alternando fasi all’aperto e al chiuso, e consumando la pausa pranzo in un container privo di climatizzazione.
Il malore, diagnosticato come colpo di calore, determinava uno shock ipovolemico e un edema cerebrale, conducendo l’uomo in uno stato vegetativo persistente. Durante il prolungato ricovero presso diverse strutture sanitarie, il paziente aveva contratto varie infezioni (tra cui sepsi e Covid-19) ed era incorso in una presunta tardività diagnostica, consistita nella mancata tempestiva esecuzione di una risonanza magnetica.
Il legale rappresentante dell’impresa veniva condannato in primo e in secondo grado per omicidio colposo per non aver adottato le misure necessarie a tutelare i lavoratori dalle condizioni climatiche avverse.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14578/2026 ha confermato la responsabilità del datore di lavoro anche in caso di complicanze infettive ospedaliere.
La cassazione ha ribadito che le infezioni nosocomiali contratte durante la degenza non interrompono il rapporto causale tra la condotta datoriale e l’evento morte. Tali infezioni rientrano, infatti, nel normale novero delle possibili conseguenze della permanenza in ospedale.
Lo sviluppo di processi infettivi costituisce un rischio tipico e prevedibile per pazienti in condizioni di grave debilitazione fisica conseguente all’infortunio iniziale. Di conseguenza, l’infezione contratta durante il ricovero per il trattamento di lesioni colpose derivanti da violazioni della normativa antinfortunistica non integra una causa autonoma idonea a spezzare il nesso eziologico.
In presenza di un quadro clinico compromesso e di un ricovero, in questo caso in terapia intensiva, l’insorgenza di infezioni rappresenta un rischio intrinseco e tutt’altro che raro. Pertanto, se il decesso sopraggiunge anche per effetto di un’infezione, esso resta riconducibile alla condizione originata dalla condotta colposa del datore di lavoro.
In più, la Corte ha precisato che eventuali profili di negligenza del personale sanitario – come ritardi diagnostici – non escludono la responsabilità datoriale. L’intervento medico rientra tra gli sviluppi prevedibili e solo una condotta eccezionale, abnorme e del tutto svincolata dalle lesioni originarie potrebbe interrompere il nesso causale.
Infine, la Suprema Corte ha ribadito l’obbligo del datore di lavoro di tutelare i lavoratori anche rispetto alle condizioni climatiche. In caso di ondate di calore, sono richieste misure preventive adeguate: riduzione delle attività nelle ore più calde, pause frequenti in zone ombreggiate, adeguata idratazione e abbigliamento idoneo, al fine di prevenire il rischio da stress termico.
Conclusioni
In conclusione, il colpo di calore non è considerato un evento imprevedibile o un’ineluttabile fatalità, bensì un rischio lavorativo specifico che deve essere previsto nel Documento di Valutazione dei Rischi e gestito con adeguate misure organizzative.
Pertanto, la responsabilità del datore di lavoro non si esaurisce nel momento del malore, ma si estende a tutte le complicazioni cliniche che possono derivare dallo stato di fragilità del lavoratore, anche a distanza di tempo.
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