La responsabilità del datore di lavoro nei cantieri edili tra mera fornitura di materiali e partecipazione attiva alle lavorazioni.
Tempo di lettura stimato: 3 minuti
Caso di studio
Al legale rappresentante di una società fornitrice di calcestruzzo, e datore di lavoro, si rimproverava il reato di omicidio colposo in relazione a un infortunio mortale verificatosi in un cantiere durante l’utilizzo di un’autobetonpompa. L’incidente coinvolgeva un lavoratore dipendente della medesima società che veniva colpito da un terminale metallico a seguito di una manovra errata, riportando lesioni poi risultate fatali.
In particolare, la contestazione riguardava l’omessa vigilanza sull’utilizzo dei macchinari, la mancata organizzazione della sicurezza del cantiere, la violazione delle prescrizioni della normativa antinfortunistica.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6073/2026 ha confermato la responsabilità per il datore di lavoro.
La cassazione ha ribadito che gli obblighi di sicurezza non si applicano alle mere forniture di materiali. Tuttavia, nel caso concreto, i dipendenti della ditta fornitrice non si erano limitati allo scarico del materiale, ma avevano partecipato attivamente alla lavorazione, dirigendo il getto e manovrando sia il braccio sia il terminale in gomma della pompa.
Tale coinvolgimento operativo integra un’attività di posa in opera, con conseguente assunzione della posizione di garanzia in capo al datore di lavoro della società fornitrice.
Quanto all’obbligo di vigilanza, la Corte ha precisato che il datore di lavoro deve assicurare il rispetto, da parte dei lavoratori, delle norme di sicurezza e delle istruzioni del costruttore dei macchinari. Questa funzione può essere delegata a dirigenti o preposti ma, in mancanza di tali figure, l’obbligo ricade direttamente sul datore di lavoro.
Non è richiesta per il datore di lavoro una presenza fisica costante in cantiere, ma è indispensabile l’adozione di un assetto organizzativo idoneo a prevenire i rischi. La responsabilità, infatti, si configura in caso di mancata predisposizione di un adeguato sistema di controllo o di omessa vigilanza sulle concrete modalità esecutive delle lavorazioni.
Conclusioni
In conclusione, la sicurezza nei cantieri non può essere elusa mediante la mera qualificazione contrattuale di fornitore quando, in concreto, i dipendenti partecipano alle lavorazioni. In tali ipotesi, l’assenza di un preposto formalmente incaricato della vigilanza comporta che l’intero obbligo di controllo ricada direttamente sul datore di lavoro.
Pubblicato in
Lo Studio Legale MZ Associati da anni assiste medici in processi in ambito di Diritto Sanitario e di Responsabilità Medica, assiste costantemente imprenditori e amministratori societari in controversie in ambito di Responsabilità d’Impresa e Sicurezza sul lavoro, garantendo anche un’ampia tutela dalle Misure di Prevenzione e dai Sequestri, finalizzati alla Confisca; inoltre, lo Studio difende amministratori e funzionari pubblici in processi per reati contro la Pubblica Amministrazione, e tratta Diritto Penale sin dal 1999.
Per una consulenza o per affidare un incarico difensivo, contatta lo Studio senza esitazione

