Il direttore dei lavori risponde solo in caso di concreta ingerenza nell’organizzazione del cantiere.
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Caso di studio
Al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza si rimproverava il reato di lesioni colpose nei confronti di alcuni lavoratori a causa del crollo nel cantiere di una porzione di muratura portante dell’immobile durante l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e recupero di una ex sala cinematografica.
In particolare, si riconduceva l’incidente ai due imputati a causa delle carenze riscontrate nel PSC e nel POS.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12890/2026, ha ribaltato il verdetto per il direttore dei lavori, delineando con precisione i confini della sua responsabilità rispetto a quella del coordinatore della sicurezza e del datore di lavoro.
La cassazione ha evidenziato che il direttore dei lavori non è un debitore di sicurezza automatico. I suoi compiti principali sono: il controllo tecnico, contabile e amministrativo, la verifica che i lavori siano eseguiti a regola d’arte in conformità al progetto e al contratto.
Ad egli, inoltre, fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa, nonché quelli di: verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento.
Di conseguenza, il direttore dei lavori risponde di un infortunio sul lavoro solo se si accerta una sua ingerenza concreta nell’organizzazione del cantiere, in quanto, sono il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti i destinatari delle norme antinfortunistiche.
Conclusioni
In conclusione, la qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente una responsabilità per la sicurezza sul lavoro, poiché egli non ha il dovere giuridico di integrare o correggere il PSC o il POS, documenti che appartengono alla sfera di competenza di altri garanti.
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