Tra “cavilli” e “cavalli di battaglia”

Due ultimi fatti di cronaca, in particolare, meritano un commento: l’assoluzione relativa alla valanga di Rigopiano e qualche giorno prima quella di Berlusconi nel cosi detto processo “Ruby Ter”.

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Le sentenze sono giuste soltanto se condannano?

Fatti diversi tra loro, eppure uniti da un unico pregiudizio: le sentenze sono giuste soltanto se condannano.
Tutti noi abbiamo condiviso le ore di angoscia e di indignazione per la vicenda di Rigopiano, le cronache giornalistiche che anticipavano tutte le supposte omissioni, le incompetenze, le sottovalutazioni di un pericolo, l’indifferenza di chi doveva e non ha fatto. Come si poteva non desiderare che tutti quelli sospettati di questa indifferenza non la pagassero severamente?
Nelle prossime settimane leggeremo le motivazioni della sentenza, che comunque ha visto condannare alcuni imputati e che certamente sarà oggetto di impugnazione, ma non si può non esprimere solidarietà al giudice di Pescara che ha pronunciato quella sentenza “In nome del Popolo italiano”, quindi, secondo fatti e prove raccolte nel processo.

La questione, però, non è semplicemente processuale, ma sociale, e investe la riflessione generale sul ruolo di aspettativa obbligata e sulla pressione mediatica che le vittime del reato sono in grado di esercitare all’interno di un’aula di giustizia, spesso condizionandone gli esiti del processo.

Il diritto alla difesa dell’imputato

E allora se la partecipazione al dolore delle vittime è fuori discussione, come anche il conseguente dovere di fare giustizia, del pari deve essere affermata la necessità di tutela di quelle garanzie di chi si vede sottoposto a processo perché accusato di essere l’autore di quel fatto. E allora, se è indiscutibile che l’imputato possa difendersi, non ci si può indignare se nel farlo introduce nel processo fatti e elementi ulteriori che, quando valutati positivamente dal giudice, possono portare alla sua assoluzione.

Ma questa normale dialettica processuale solo quando determina l’assoluzione dell’imputato è causa di indignazione mediatica, perché il tribunale morale aveva già emesso la sua condanna inappellabile nella polvere dell’immediatezza della narrazione giornalistica, quando l’imputato, per dirla con una metafora calcistica, non aveva ancora toccato palla.

Il caso Berlusconi e il processo Ruby Ter

Maggiore inquietudine desta il dibattito scatenatosi all’esito della sentenza di assoluzione di Berlusconi nel processo “Ruby Ter”. Ancora una volta di chi noi non ha provato vergogna per l’umiliazione delle Istituzioni parlamentari, bistrattate e violate a ruolo subalterno dei vizi di Berlusconi, prostrate nel qualificare “Ruby” nipote di Mubarak.
Ma è sufficiente il giudizio negativo che si può dare su quella triste pagina di democrazia parlamentare per invocare una condanna a prescindere?

Il comunicato del Tribunale di Milano

Con un comunicato stampa il Presidente del Tribunale di Milano ha dovuto spiegare, anticipando in certo senso le motivazioni della sentenza, le ragioni “tecniche” per le quali è stata pronunciata l’assoluzione di Berlusconi, che il mainstream mediatico, semplificando il messaggio, ha tradotto in “cavillo”. Addirittura, Massimo Recalcati, raffinato intellettuale, oltre che superbo professionista, dalle colonne di Repubblica argomentava che «la negazione della Legge si sposa nella vera perversione con la negazione della verità», poiché l’assoluzione è stata dovuta a «un vizio di procedura».

Questione di garanzie processuali

Eppure, leggendo il comunicato del Presidente del Tribunale, in attesa di leggere le motivazioni della sentenza, si intuisce che non era in discussione l’attività corruttiva di Berlusconi, quanto le modalità con cui si è inteso accertarla, perché, in estrema sintesi, ascoltare come testimoni soggetti che al contrario avrebbero dovuto assumere da subito il ruolo processuale di coindagati impedisce che le dichiarazioni resi dagli stessi possano integrare la falsa testimonianza o la corruzione in atti giudiziari.
Ecco perché il giudice milanese non solo non ha negato la legge ma l’ha affermata, riconoscendo che non si può condannare di fronte alla violazione di garanzie fondamentali. Siamo alla sublimazione della legge, perché deve valere anche per il “Diavolo Berlusconi”.

Cavilli e cavalli di battaglia

I “cavilli”, se sono a presidio di prerogative processuali, devono valere per tutti, con buona pace dei “cavalli di battaglia” di chi confonde malamente il diritto con la morale.
Per questo motivo deve essere strenuamente difeso il principio secondo cui le sentenze non sono giuste se condannano o assolvono, ma se nel farlo sono coerenti con le prove raccolte nel processo, con tutte le garanzie di legge e nel rispetto del contraddittorio tra le parti.

Innocenti fino a prova contraria

Perché non si deve mai dimenticare che sotto processo non è la vittima ma l’imputato, definito innocente dalla Costituzione.
Fino a prova contraria!

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Lo Studio Legale MZ Associati da anni assiste medici in processi in ambito di Diritto Sanitario e di Responsabilità Medica, assiste costantemente imprenditori e amministratori societari in controversie in ambito di Responsabilità d’Impresa e Sicurezza sul lavoro, garantendo anche un’ampia tutela dalle Misure di Prevenzione e dai Sequestri, finalizzati alla Confisca; inoltre, lo Studio difende amministratori e funzionari pubblici in processi per reati contro la Pubblica Amministrazione, e tratta Diritto Penale sin dal 1999.
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