Il capo equipaggio dell’ambulanza è titolare di una posizione di garanzia pur non essendo medico né un infermiere e risponde penalmente qualora disattenda l’obbligo di attivare il trasferimento in ospedale del paziente in gravi condizioni.
Il capo equipaggio dell’ambulanza è titolare di una posizione di garanzia pur non essendo medico né un infermiere e risponde penalmente qualora disattenda l’obbligo di attivare il trasferimento in ospedale del paziente in gravi condizioni.
Il ricorso alle attività diagnostiche complementari all’intervento è legittimo solo se si tratti di attività contestuali, integrate e indilazionabili rispetto alla presta-zione medico-chirurgica principale.
La posizione di garanzia del tecnico di radiologia è circoscritta alla sola gestione del rischio relativo alla corretta esecuzione tecnica degli esami diagnostici funzionali alla diagnosi e non anche alla valutazione dei risultati diagnostici.
L’inosservanza delle linee guida non comporta automaticamente una responsabilità penale del medico se il quadro clinico del paziente impone un percorso terapeutico alternativo.
È sufficiente la condotta del medico nel non segnalare il rischio da infezione derivante dall’uso in ospedale di aghi non protetti a determinare una sua responsa-bilità penale per lesioni colpose gravi in caso di contagio dell’infermiere.
Il sanitario che si limita semplicemente alla registrazione del consenso informato non è tenuto a studiare la cartella clinica, né a sindacare le scelte terapeutiche o chirurgiche, con la conseguenza che non assume alcuna posizione di garanzia nei confronti del paziente.
In tema di attrezzature chirurgiche il produttore è sempre tenuto alla verifica che gli strumenti utilizzati siano immuni da difetti, tali da comportare rischi per la salute del paziente.
A fronte di una specifica contestazione, come descritta nel capo di imputazione, la responsabilità del medico va valutata in relazione al comportamento concreto tenuto, eseguendo un giudizio controfattuale in merito alla condotta doverosa omessa.
La posizione di garanzia dello pneumologo può derivare anche da una situazione di fatto, ossia da un atto di partecipazione volontaria a un intervento chirurgico che si conclude con un danno nei confronti del paziente.
In caso di somministrazione di un farmaco potenzialmente pericoloso, grava sul medico un’adeguata gestione del rischio, anche attraverso la prescrizione di acccertamenti clinici prima e durante il trattamento terapeutico.