In caso di infortunio del lavoratore, il fornitore risponde penalmente se il macchinario presenta sistemi di sicurezza inefficienti.
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Caso di studio
Al legale rappresentante della società concessionaria del macchinario si rimproverava il reato di omicidio colposo per aver messo a disposizione del lavoratore attrezzature di lavoro non conformi ai requisiti di sicurezza e in condizioni gravemente compromesse.
In particolare, un operatore ecologico, durante le operazioni di scarico della carta, tentava di sbloccare del materiale rimasto incagliato sul fondo del compattatore di rifiuti; per farlo saliva sulla tramoggia del macchinario in funzione, perdeva l’equilibrio e la coclea lo trascinava all’interno.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16548/2026 ha confermato la responsabilità per il fornitore del macchinario.
La cassazione ha ribadito che, in materia di infortuni sul lavoro, chiunque fornisca, venda o noleggi un macchinario ha il dovere di verificarne la sicurezza e assicurarne la corretta manutenzione.
Non è sufficiente che l’attrezzatura sia accompagnata da una certificazione d’origine o che i rischi connessi al suo utilizzo siano palesemente visibili. Se i dispositivi di protezione risultano manomessi, bypassati o inefficienti, il fornitore ne risponde penalmente.
La responsabilità del concedente, infatti, resta ferma qualora lo stato di trascuratezza del mezzo sia evidente e risalente nel tempo, indipendentemente dai documenti di conformità.
In più, la responsabilità di chi fornisce il macchinario non viene meno se altri soggetti – come il datore di lavoro o gli operatori – tengono condotte negligenti. Allo stesso modo, l’eventuale imprudenza del lavoratore non interrompe il nesso di causalità tra la carenza di sicurezza e l’evento lesivo.
Se l’infortunio è reso possibile proprio dal malfunzionamento dei sistemi di blocco (come, ad esempio, una coclea che non si arresta all’apertura dei portelloni), la colpa del garante rimane centrale in virtù dello scopo specifico dei dispositivi di sicurezza di prevenire anche le manovre incaute degli utilizzatori.
Conclusioni
In conclusione, chi concede in uso un macchinario destinato all’attività lavorativa assume una vera e propria posizione di garanzia e deve vigilare affinché l’attrezzatura sia conforme alle norme antinfortunistiche e mantenuta in condizioni di sicurezza.
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