La delega di fatto non esonera il datore di lavoro in caso di infortuni causati da scelte gestionali e carenze nel DVR.
La delega di fatto non esonera il datore di lavoro in caso di infortuni causati da scelte gestionali e carenze nel DVR.
La prevenzione dagli infortuni non può essere affidata al buon senso dei dipendenti, deve essere codificata in un adeguato Documento di Valutazione dei Rischi.
Anche se il lavoratore ignora le istruzioni e usa protezioni non idonee, la responsabilità penale del datore di lavoro permane qualora il macchinario permetta l’aggiramento dei sistemi di sicurezza.
La mancata adozione di misure preventive contro il rischio di ribaltamento determina la responsabilità del datore di lavoro, indipendentemente dall’individuazione di una causa specifica del crollo.
Anche se i macchinari superano le ispezioni della Prefettura, il datore di lavoro risponde degli infortuni dei dipendenti se i sistemi di protezione risultano tecnicamente inadeguati o eludibili.
La tolleranza di prassi lavorative scorrette non fa venir meno la responsabilità del preposto in caso di incidente del lavoratore.
Il ruolo cruciale del coordinatore per la sicurezza e dell’amministratore nella prevenzione dei rischi.
L’esperienza pratica e i tirocini scolastici non esonerano il datore di lavoro dal fornire una formazione teorica specifica e adeguata alle mansioni da svolgere.
La titolarità, anche solo formale, della carica di amministratore della società non esonera dagli obblighi di sicurezza sul lavoro.
Anche in presenza di deleghe di funzione, la responsabilità resta collegiale, in caso di infortunio, se manca una completa procedimentalizzazione dell’attività lavorativa.