La deviazione dai protocolli clinici consolidati determina la colpa grave del ginecologo.
La deviazione dai protocolli clinici consolidati determina la colpa grave del ginecologo.
Lo psichiatra risponde per colpa grave se omette esami che ritardano la diagnosi di gravi patologie del paziente.
Il malfunzionamento della suturatrice non solleva il chirurgo dal verificare la sutura e prevenire complicanze gravi.
Anche il mancato monitoraggio del paziente nel post-operatorio comporta responsabilità professionale per l’infermiere.
Nelle situazioni di emergenza il medico di famiglia non è tenuto alla visita domiciliare.
La mancata acquisizione del consenso informato non costituisce colpa per il chirurgo se l’intervento è conforme alla buona pratica clinica.
Il ginecologo è tenuto a monitorare ogni segnale di rischio e a intervenire se l’équipe trascura il corretto controllo del feto.
Lesioni colpose per il medico che, con condotta attendista, omette un intervento tempestivo nel post-operatorio.
La mancata esecuzione tempestiva di un esame diagnostico configura colpa professionale quando ritarda la diagnosi e preclude interventi salvavita.
In presenza di monitoraggio adeguato e rispetto delle procedure, l’evento avverso non implica colpa professionale per il medico di guardia.