La mancata visita del paziente in un centro di riabilitazione configura la responsabilità penale del medico di base.
La mancata visita del paziente in un centro di riabilitazione configura la responsabilità penale del medico di base.
Un dono di modico valore non integra il reato di corruzione se manca un accordo di scambio con il pubblico funzionario.
Le carenze organizzative o strutturali di una RSA non escludono la responsabilità professionale degli operatori sanitari.
Anche i medici in formazione devono attivare esami diagnostici tempestivi da-vanti a segni clinici gravi.
Anche durante le ferie, il medico deve intervenire tempestivamente se informato di gravi condizioni di un paziente.
Il gestore di una casa di riposo è responsabile se accoglie ospiti in strutture inadeguate, senza garantire sicurezza e assistenza adeguata.
Il consenso informato non salva il medico da responsabilità in caso di errori o imperizia.
Le schede infermieristiche, anche se compilate in case di cura private accreditate, hanno valore di atto pubblico e ogni alterazione costituisce falso ideologico.
In un’ATI la responsabilità non è automatica: risponde solo l’impresa che trae beneficio dal reato.
Non è sufficiente adottare le linee guida: occorre garantire misure preventive realmente efficaci contro le infezioni.