Il 27 febbraio la Magistratura italiana ha scioperato contro il progetto di riforma costituzionale sulla separazione delle carriere di quella del pubblico ministero da quella del giudice.
Il 27 febbraio la Magistratura italiana ha scioperato contro il progetto di riforma costituzionale sulla separazione delle carriere di quella del pubblico ministero da quella del giudice.
È ancora vivo nella memoria di molti di noi lo sgomento di quei giorni sospesi, in cui tutto era indefinito, ove tutte le nostre solide convinzioni del giorno prima frantumavano di fronte al forzoso confinamento del lockdown, in un limbo incerto non soltanto del futuro ma finanche del semplice domani.
Due ultimi fatti di cronaca, in particolare, meritano un commento: l’assoluzione relativa alla valanga di Rigopiano e qualche giorno prima quella di Berlusconi nel cosi detto processo “Ruby Ter”.
In presenza di un peggioramento non previsto o di un quadro clinico incoerente con la terapia somministrata, il medico è tenuto a riformulare la diagnosi diffe-renziale senza limitarsi a confermare quella iniziale.
Il medico che omette il ricovero nonostante indicatori clinici allarmanti, anche con sintomi attenuati, risponde della morte del paziente.
La falsificazione delle annotazioni cliniche non implica di per sé responsabilità penale per l’evento letale in assenza di un nesso causale dimostrabile tra condot-ta omissiva e decesso del paziente.
L’omissione dei controlli necessari configura responsabilità medica quando risulta essere causa del decesso del paziente.
Le norme in materia di sicurezza sul lavoro si applicano integralmente anche ai lavoratori occasionali, e non possono essere disattese dal datore di lavoro in ra-gione della natura temporanea del rapporto.
La compilazione della ricetta bianca richiede sempre la verifica diretta dello stato di salute: in caso contrario, il medico rischia l’incriminazione per falso ideologico.
La tutela antinfortunistica negli ambienti di lavoro non riguarda solo i lavoratori, si estende anche ai terzi.